| DECRETO SALVA ITALIA,(Parte quarta Aiuti alla crescita economica tracciabilità pagamenti e IMU) |
| Fisco e Leggi | ||||||||
|
Articoli simili di sicuro tuo interesse: Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro.
Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria all’anno 2012 ed entrata a regime nel 2015. L’art. 12 del decreto fissa il presupposto impositivo: il possesso di immobili qualificabili come fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Sono assoggettati a tassazione anche l’abitazione principale, cioè l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; La base imponibile dei terreni agricoli è costituita dall'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 120. L'aliquota IMU è dello 0,76 per cento con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,30 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per le abitazioni principali e le relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso strumentale, nel primo caso ai Comuni è riconosciuta la possibilità di variare la percentuale in aumento o in diminuzione di 0,20 punti mentre nel secondo caso gli enti locali hanno solo la facoltà di ridurla fino allo 0,1 per cento.
Â
È prevista la deduzione di 200 euro dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, i Comuni possono prevedere una maggiore deduzione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Written by Alice Salvador
|
Articoli simili di sicuro tuo interesse: |
|
|
Vuoi sapere quante visite ha questo articolista? Clicca sul bottoncino "VS" a lato. |
|
You need to login or register to post comments.
In questa parte si parla della tracciabilità dei pagamenti e dell'IMU (ex ICI) e il calcolo delle nuove rendite catastali.