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DECRETO SALVA ITALIA,(Parte quarta Aiuti alla crescita economica tracciabilità pagamenti e IMU)
Fisco e Leggi

decretoIn questa parte si parla della tracciabilità dei pagamenti e dell'IMU (ex ICI) e il calcolo delle nuove rendite catastali.

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Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro.

Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria all’anno 2012 ed entrata a regime nel 2015.

L’art. 12 del decreto fissa il presupposto impositivo:

il possesso di immobili qualificabili come fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Sono assoggettati a tassazione anche l’abitazione principale, cioè l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile dei terreni agricoli è costituita dall'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 120.

L'aliquota IMU è dello 0,76 per cento con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,30 punti percentuali.

L’aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per le abitazioni principali e le relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso strumentale, nel primo caso ai Comuni è riconosciuta la possibilità di variare la percentuale in aumento o in diminuzione di 0,20 punti mentre nel secondo caso gli enti locali hanno solo la facoltà di ridurla fino allo 0,1 per cento.


Infine i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,40 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario o nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

 

È prevista la deduzione di 200 euro dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, i Comuni possono prevedere una maggiore deduzione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

Written by Alice Salvador

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