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DECRETO SALVA ITALIA, (Parte terza Aiuti alla crescita economica attività individuali)
Lavoro

decretoIn questa parte si parla dell' introduzione della DTA e delle agevolazioni per le attività individuali.

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Introduzione della DTA: la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all’art. 84 del TUIR e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta.

Previsione del regime premiale per favorire la trasparenza. A decorrere dal 1 gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del TUIR sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi


b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria (ad esempio predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute…)


c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA


d) esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore


e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Tali benefici sono riconosciuti a due condizioni:

invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;


istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.


Se questi soggetti non operano in regime di contabilità ordinaria sono altresì destinatari dei seguenti benefici:


a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

 


b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;


c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.

Written by Alice Salvador

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